Art. 25
Relazione annuale
In vigore dal 24 ott 2006
Relazione annuale
La Commissione vaglierà i progressi conseguiti nell’attuazione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione dell’assistenza comunitaria. La relazione sarà altresì trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Essa fornirà, relativamente all’esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull’esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e sull’esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartiti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione.
Storico versioni
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