Art. 28
Sospensione dell'assistenza comunitaria
In vigore dal 24 ott 2006
Sospensione dell'assistenza comunitaria
1. Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all', da parte di un paese partner, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso relativamente all'assistenza comunitaria concessa al paese partner ai sensi del presente regolamento.
2. In tali casi, l'assistenza comunitaria sarà utilizzata principalmente per sostenere attori non statali con riferimento a misure volte a promuovere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad appoggiare il processo di democratizzazione nei paesi partner.
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