Art. 29

Dotazione finanziaria

In vigore dal 24 ott 2006
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 11 181 000 EUR ripartiti come segue: a) un minimo del 95 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi nazionali e multinazionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto i); b) fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii); 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
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Dotazione finanziaria (Art. 29 Regolamento (UE) 2006/1638) — Testo vigente | Portale Normativo