Art. 29
Dotazione finanziaria
In vigore dal 24 ott 2006
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 11 181 000 EUR ripartiti come segue:
a)
un minimo del 95 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi nazionali e multinazionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto i);
b)
fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii);
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Storico versioni
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