Art. 10
Gestione dei programmi
In vigore dal 24 ott 2006
Gestione dei programmi
1. I programmi operativi congiunti troveranno, di regola, attuazione tramite la gestione congiunta da parte di un’autorità di gestione congiunta con sede in uno degli Stati membri. L’autorità di gestione congiunta può essere assistita da un segretariato tecnico congiunto.
2. I paesi partecipanti possono proporre alla Commissione che l’autorità di gestione congiunta abbia sede in un paese partner, purché l’organo designato sia in grado di ottemperare in pieno ai criteri enunciati nelle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per «autorità di gestione congiunta» qualsiasi ente pubblico o privato o qualsiasi organismo, compreso lo Stato stesso, a livello nazionale, regionale o locale, designato congiuntamente dallo Stato membro o dagli Stati membri e dal paese o dai paesi partner che partecipano ad un programma operativo congiunto, dotato della capacità finanziaria e amministrativa per gestire l’assistenza comunitaria nonché della capacità giuridica per concludere gli accordi richiesti ai fini del presente regolamento.
4. L’autorità di gestione congiunta avrà la responsabilità di gestire ed eseguire il programma operativo congiunto in base al principio della sana gestione tecnica e finanziaria e di garantire la legalità e la regolarità delle operazioni. A tal fine, essa porrà in essere sistemi e norme di gestione, di controllo e di contabilità adeguati.
5. Il sistema di gestione e controllo di un programma operativo congiunto prevedrà un’adeguata separazione delle funzioni di gestione, certificazione e controllo mediante un’adeguata separazione dei compiti in seno all’autorità di gestione oppure mediante la designazione di organismi distinti per la certificazione e l’audit.
6. Ai fini di una preparazione adeguata dell’esecuzione dei programmi operativi congiunti, dopo l’adozione del programma operativo congiunto e prima della firma dell’accordo di finanziamento, la Commissione può autorizzare l’autorità di gestione congiunta ad utilizzare parte del bilancio del programma per iniziare a finanziare le attività del programma, come i costi operativi dell’autorità di gestione, l’assistenza tecnica e altre azioni preparatorie. Le modalità dettagliate di tale fase preparatoria saranno incluse nelle misure di esecuzione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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