Art. 8
Ammissibilità geografica
In vigore dal 24 ott 2006
Ammissibilità geografica
1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possono riguardare tutte le seguenti regioni frontaliere:
a)
tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e paesi partner;
b)
tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo bracci di mare di importanza significativa;
c)
tutte le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente, che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e ai paesi partner.
2. Al fine di assicurare la continuazione della cooperazione esistente e in altri casi giustificabili, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1, può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera alle condizioni stabilite nei documenti di strategia di cui all’, paragrafo 3.
3. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione, in accordo con i partner, può proporre che la partecipazione alla cooperazione venga estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l’unità territoriale di livello NUTS 3.
4. L'elenco di bracci di mare di importanza significata sarà definito dalla Commissione nel documento di strategia di cui all’, paragrafo 3, in base alla distanza e ad altri criteri geografici ed economici rilevanti.
Storico versioni
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