Art. 13

Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali

In vigore dal 24 ott 2006
Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali 1.   In caso di necessità o di circostanze impreviste e debitamente giustificate, la Commissione adotterà misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali (di seguito «misure speciali»). Misure speciali possono inoltre essere utilizzate per finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, tra cui quelle tese a preparare meglio le popolazioni ad affrontare le crisi ricorrenti. 2.   Qualora l'importo superi 10 000 000 di EUR, le misure speciali saranno adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Per le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all’interno del bilancio previsionale o l’aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, non è necessario il ricorso alla procedura di cui all’, paragrafo 2, purché dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione. 3.   Le misure speciali definiranno gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Esse conterranno una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Esse includeranno una definizione del tipo di indicatori di performance che dovranno essere monitorati in sede di attuazione delle misure specifiche. 4.   Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmetterà per informazione misure speciali il cui valore non supera 10 000 000 di EUR al Parlamento europeo e agli Stati membri.
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Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1638) — Testo vigente | Portale Normativo