Art. 15

Tipi di misure

In vigore dal 24 ott 2006
Tipi di misure 1.   L’assistenza comunitaria sarà utilizzata per il finanziamento di programmi, progetti e qualsiasi altro tipo di misura che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. 2.   L’assistenza comunitaria può inoltre essere finalizzata: a) al finanziamento di misure di assistenza tecnica e di misure amministrative mirate, comprese quelle misure di cooperazione che implichino la partecipazione di esperti del settore pubblico provenienti dagli Stati membri e dalle loro autorità regionali e locali coinvolte nel programma; b) al finanziamento di investimenti e di attività ad essi connesse; c) alla contribuzione a beneficio della BEI o di altri intermediari finanziari, conformemente all', per il finanziamento di prestiti, acquisizioni partecipative, fondi di garanzia o fondi di investimento; d) a programmi di sgravio del debito in casi eccezionali, nel quadro di un programma di sgravio del debito concordato a livello internazionale; e) a sostegni diretti al bilancio, settoriali o generali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben formulate, elaborate dal paese partner e approvate dai suoi principali donatori, incluse eventualmente le istituzioni finanziarie internazionali; f) a contributi in conto interesse, in particolare per i prestiti nel settore ambientale; g) alla sottoscrizione di assicurazioni contro i rischi non commerciali; h) alla partecipazione a un fondo istituito dalla Comunità, dai suoi Stati membri, da organizzazioni internazionali e regionali, da altri donatori o paesi partner; i) alla partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie internazionali o di banche di sviluppo regionali; j) al finanziamento dei costi necessari all'efficiente gestione e supervisione di progetti e programmi da parte dei paesi che beneficiano dell’assistenza comunitaria; k) al finanziamento di microprogetti; l) a misure in materia di sicurezza alimentare. 3.   L'assistenza comunitaria non dovrà servire, in linea di principio, a finanziare tasse, imposte doganali e altri oneri fiscali.
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