Art. 18
Procedure di gestione
In vigore dal 24 ott 2006
Procedure di gestione
1. La Commissione attuerà le azioni di cui al presente regolamento, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. La Commissione può affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, purché godano del riconoscimento internazionale, siano conformi ai requisiti internazionali in materia di gestione e di controllo e siano assoggettati alla vigilanza di un'autorità pubblica.
3. La Commissione può concludere con i paesi partner accordi quadro nei quali sono contemplate tutte le misure necessarie a garantire l'effettiva attuazione dell'assistenza comunitaria e a tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
4. In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione degli aiuti del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, a condizione che:
a)
le procedure del paese o della regione partner beneficiari ottemperino ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e siano atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi;
b)
il paese o la regione partner beneficiari s’impegnino a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate tramite il bilancio comunitario, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni legali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1638:oj#art-18