Art. 20
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 24 ott 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. Qualsiasi accordo sottoscritto nell’ambito del presente regolamento conterrà disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente contro le irregolarità, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (12), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (13), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (14).
2. Detti accordi conferiranno espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, tra cui audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzeranno inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
3. Qualsiasi contratto connesso all’attuazione dell’assistenza comunitaria garantisce alla Commissione e alla Corte dei conti l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 2, durante e dopo l’esecuzione del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1638:oj#art-20