Art. 20 · Tutela degli interessi finanziari della Comunità

Art. 20

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 24 ott 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   Qualsiasi accordo sottoscritto nell’ambito del presente regolamento conterrà disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente contro le irregolarità, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (12), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (13), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (14). 2.   Detti accordi conferiranno espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, tra cui audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzeranno inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. 3.   Qualsiasi contratto connesso all’attuazione dell’assistenza comunitaria garantisce alla Commissione e alla Corte dei conti l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 2, durante e dopo l’esecuzione del contratto.
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