Art. 18 · Procedure di gestione

Art. 18

Procedure di gestione

In vigore dal 24 ott 2006
Procedure di gestione 1.   La Commissione attuerà le azioni di cui al presente regolamento, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 2.   La Commissione può affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, purché godano del riconoscimento internazionale, siano conformi ai requisiti internazionali in materia di gestione e di controllo e siano assoggettati alla vigilanza di un'autorità pubblica. 3.   La Commissione può concludere con i paesi partner accordi quadro nei quali sono contemplate tutte le misure necessarie a garantire l'effettiva attuazione dell'assistenza comunitaria e a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. 4.   In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione degli aiuti del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, a condizione che: a) le procedure del paese o della regione partner beneficiari ottemperino ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e siano atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi; b) il paese o la regione partner beneficiari s’impegnino a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate tramite il bilancio comunitario, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni legali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.
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