Art. 27 · Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato

Art. 27

Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato

In vigore dal 24 ott 2006
Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato 1.   Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dell’assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, in occasione dell’adozione dei programmi d’azione di cui all’ o delle misure specifiche di cui all’, che i paesi, i territori e le regioni ammissibili all'assistenza nell’ambito degli altri strumenti di assistenza esterna comunitaria e del Fondo europeo per lo sviluppo possono beneficiare delle misure adottate ai sensi del presente regolamento, qualora il progetto o il programma attuato presenti carattere mondiale, regionale o transfrontaliero. 2.   Detta possibilità di finanziamento può essere contemplata dai documenti di strategia di cui all’. 3.   Le disposizioni in materia di ammissibilità di cui all’ e quelle in materia di partecipazione all'aggiudicazione degli appalti di cui all’ saranno adeguate in modo tale da permettere la partecipazione effettiva dei paesi, dei territori e delle regioni interessati. 4.   Nel caso di programmi finanziati nel quadro di disposizioni di diversi strumenti di assistenza comunitaria esterna, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti può essere aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche dei paesi ammissibili nell'ambito dei vari strumenti.
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