Art. 7
In vigore dal 17 lug 2006
1. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, espressi se del caso in equivalente zucchero bianco, per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di importazione dopo l’applicazione del coefficiente di cui all’, paragrafo 2. Gli Stati membri specificano la campagna di commercializzazione in questione, i quantitativi per paese di origine e per codice NC a otto cifre e indicano se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli d’importazione.
2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti i titoli di importazione.
3. Per i contingenti tariffari globali di cui all’, paragrafo 1, se le domande di titoli d’importazione eccedono il contingente della campagna di commercializzazione in corso, la Commissione fissa un coefficiente proporzionale al quantitativo disponibile per lo Stato membro in questione, da applicare ad ogni domanda di titoli d’importazione, e comunica agli Stati membri quando viene raggiunto il quantitativo massimo del contingente in questione e le domande di titoli d’importazione non sono più ricevibili.
4. Se il quantitativo totale settimanale di cui al paragrafo 2 rivela l’esistenza di quantitativi disponibili di zucchero per i quali era stato precedentemente raggiunto il quantitativo massimo, la Commissione informa gli Stati membri che il quantitativo massimo non è stato raggiunto.
Storico versioni
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