Art. 12
In vigore dal 17 lug 2006
1. Le comunicazioni di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 6, e all' vanno effettuate per via elettronica nel formato indicato dalla Commissione agli Stati membri.
2. A richiesta della Commissione gli Stati membri forniscono informazioni sui quantitativi di zucchero immessi in libera pratica nell’ambito del regime tariffario preferenziale durante qualsiasi mese specifico, a norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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