Art. 9
In vigore dal 17 lug 2006
1. La prova dell'origine delle importazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, deve essere fornita mediante un certificato di origine (modulo A), rilasciato in conformità degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Oltre al certificato di origine di cui al paragrafo 1, per l'importazione deve essere presentato alle autorità doganali un documento supplementare menzionante:
a)
il numero di serie del certificato di origine (modulo A) di cui al paragrafo 1, nonché il paese beneficiario che lo ha rilasciato;
b)
se del caso:
la frase «Numero d’ordine … — Regolamento (CE) n. 1100/2006»
(ovvero il numero d’ordine indicato nell’, paragrafo 1, per la campagna di commercializzazione in questione),
oppure
la frase «Numero di riferimento … — Regolamento (CE) n. 1100/2006»
(ovvero il numero di riferimento indicato nell’, paragrafo 2, per il periodo d’importazione in questione),
o almeno una delle frasi equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità;
c)
la data di imbarco dello zucchero nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura;
d)
il codice NC a otto cifre relativo allo zucchero.
3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro d’immissione in libera pratica, a fini di eventuale controllo almeno dei quantitativi, una copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, recante le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso tal quale effettivamente importati.
4. Se i titoli d’importazione vengono ceduti ai sensi dell’, paragrafo 4, lo Stato membro raccoglie i certificati di origine compilati sul modulo A e ne invia una copia allo Stato membro che ha inizialmente rilasciato il titolo d’importazione.
Storico versioni
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