Art. 10

In vigore dal 17 lug 2006
1.   Ciascuno Stato membro contabilizza i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio effettivamente importati sulla scorta dei certificati di origine di cui all’, paragrafo 1, eventualmente previa conversione dei quantitativi di zucchero greggio in equivalente zucchero bianco in base al grado di polarizzazione dichiarato, secondo il metodo definito nell’allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006. 2.   Secondo l’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i dazi della tariffa doganale comune, ridotti in applicazione dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005 e applicabili alla data di immissione in libera pratica, si applicano a tutti i quantitativi in peso tal quale di zucchero bianco importati in eccesso rispetto a quelli indicati dal titolo d’importazione di cui all’. 3.   Le imprese che hanno richiesto titoli d’importazione per la raffinazione devono, entro i tre mesi successivi al termine del periodo stabilito per la raffinazione ai sensi dell', paragrafo 7, lettera c), fornire una prova accettabile dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato i titoli. 4.   Eccetto nei casi di forza maggiore, se lo zucchero non è stato raffinato entro la scadenza stabilita, l’impresa che ha chiesto i titoli versa un importo pari a 500 EUR per tonnellata per i quantitativi in questione.
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