Art. 6

In vigore dal 17 lug 2006
1.   Gli Stati membri tengono un registro delle domande di titoli d’importazione presentate per lo zucchero destinato alla raffinazione. 2.   Se uno Stato membro, per una determinata campagna di commercializzazione, ha ricevuto domande di titoli d’importazione riferite allo zucchero destinato alla raffinazione che raggiungono o superano il limite di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, lo Stato membro notifica alla Commissione l’esaurimento del proprio fabbisogno tradizionale. Se del caso, lo Stato membro specifica il coefficiente di attribuzione, in proporzione alla quantità disponibile, da applicare ad ogni domanda di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. 3.   Se le domande di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione per una determinata campagna di commercializzazione sono pari al quantitativo totale di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione notifica agli Stati membri il raggiungimento del limite del fabbisogno tradizionale a livello della Comunità. Dalla data di notifica di cui al primo comma fino al termine della campagna di commercializzazione in questione non si applicano più le restrizioni di cui all’, paragrafo 2.
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