Art. 4
In vigore dal 17 lug 2006
Per le importazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, è necessario un titolo d’importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 951/2006, fatte salve le prescrizioni del presente regolamento.
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