Art. 3

In vigore dal 17 lug 2006
1.   Per le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi che, secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 980/2005, beneficiano dell'accordo speciale per i paesi meno sviluppati, vanno aperti i seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero espressi in equivalente zucchero bianco: — 192 113 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o luglio 2006 ed il 30 settembre 2007, — 178 030,75 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2007 ed il 30 settembre 2008, — 148 001,25 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2008 ed il 30 giugno 2009. I contingenti recano i numeri d’ordine 09.4360, 09.4361 e 09.4362. Ogni contingente va aperto il primo giorno della campagna di commercializzazione in questione e resta aperto fino all’ultimo giorno della medesima. Alle importazioni effettuate nell’ambito di tali contingenti non si applicano i dazi della tariffa doganale comune, né gli eventuali dazi aggiuntivi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. 2.   Per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) nonché i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, sono ridotti in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005 del 20 % al 1o luglio 2006, del 50 % al 1o luglio 2007 e dell’80 % al 1o luglio 2008; tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o luglio 2009. Le suddette importazioni riceveranno un numero di riferimento a seconda del periodo di importazione e del tasso di riduzione applicabile. I numeri di riferimento, i tassi della TDC e i dazi aggiuntivi applicabili sono: a) per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2006 ed il 30 giugno 2007, il numero di riferimento è 09.4370 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è l’80 %; b) per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2007 ed il 30 giugno 2008, il numero di riferimento è 09.4371 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è il 50 %; c) per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, il numero di riferimento è 09.4372 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è il 20 %; d) per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2009 ed il 30 settembre 2009, il numero di riferimento è 09.4373 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è lo 0 %. I numeri di riferimento si applicano a quantità illimitate.
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