Art. 2

In vigore dal 17 lug 2006
Ai fini del presente regolamento: — per «campagna di commercializzazione» s’intende la campagna di commercializzazione secondo la definizione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, avente inizio il 1o ottobre e fine il 30 settembre dell’anno successivo, eccetto la campagna di commercializzazione 2006/2007 che inizia il 1o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007, — per «raffineria a tempo pieno» s’intende un'unità di produzione: — la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure — che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005, — per «peso tal quale» s’intende il peso dello zucchero allo stato naturale.
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