Art. 2
In vigore dal 17 lug 2006
Ai fini del presente regolamento:
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per «campagna di commercializzazione» s’intende la campagna di commercializzazione secondo la definizione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, avente inizio il 1o ottobre e fine il 30 settembre dell’anno successivo, eccetto la campagna di commercializzazione 2006/2007 che inizia il 1o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007,
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per «raffineria a tempo pieno» s’intende un'unità di produzione:
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la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione,
oppure
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che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005,
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per «peso tal quale» s’intende il peso dello zucchero allo stato naturale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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