Art. 5

In vigore dal 17 lug 2006
1.   Le domande di titolo d'importazione vengono presentate all'organismo competente dello Stato membro importatore. 2.   Nel rispetto dei limiti di cui all’, paragrafo 2, le domande di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione nel quadro del fabbisogno tradizionale di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere presentate, per la campagna di commercializzazione in questione, solo alle autorità competenti degli Stati membri, da: — le raffinerie a tempo pieno dello Stato membro in questione, fino al 30 giugno della campagna di commercializzazione, — qualsiasi raffineria a tempo pieno della Comunità, dal 30 giugno fino al termine della campagna di commercializzazione. 3.   Per le importazioni di cui all’, paragrafo 1, le domande di titoli d’importazione possono essere presentate dal primo giorno della campagna di commercializzazione fino alla data di limitazione del rilascio dei titoli d’importazione di cui all’, paragrafo 2. Per le importazioni di cui all’, paragrafo 2, le domande di titoli d’importazione vanno presentate a partire dal primo giorno del periodo d’importazione al quale si riferiscono. 4.   Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell’IVA. 5.   Sarà consentita solo una domanda di titolo d’importazione per numero d’ordine per settimana per ogni richiedente. Se, in una determinata settimana, un richiedente presenta più di una domanda per un determinato numero d'ordine, tutte le domande del richiedente per quel determinato numero d'ordine per quella settimana saranno respinte e le cauzioni costituite saranno accreditate allo Stato membro in questione. 6.   Le domande di titoli d'importazione indicano la campagna di commercializzazione alla quale si riferiscono e precisano se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione. 7.   La domanda di titolo di importazione è corredata: a) della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 della domanda di titolo d’importazione; b) dell’originale del titolo di esportazione (secondo il modello contenuto nell'allegato) rilasciato dalle autorità del paese esportatore beneficiario, per un importo equivalente a quello indicato nella domanda di titolo d'importazione; c) per lo zucchero destinato alla raffinazione, di una dichiarazione dell’operatore riconosciuto in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006, secondo la quale il quantitativo sarà raffinato entro la fine del trimestre successivo alla fine del periodo di validità del titolo d'importazione; d) l’operatore riconosciuto si impegna ad accertare che il prezzo di acquisto corrisposto sia almeno pari al prezzo garantito di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 e a presentare una copia di un documento vincolante relativo alla transazione e firmato sia dall’acquirente che dal fornitore. Al posto del titolo di esportazione di cui alla lettera b) può essere presentata una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese esportatore beneficiario, del certificato di origine (modulo A) di cui all’, paragrafo 1. 8.   Le domande di titoli d’importazione e i titoli rilasciati recano le seguenti informazioni: a) nella casella 8: paese o paesi di origine [paese o paesi inclusi nell’accordo speciale per i paesi meno sviluppati, in conformità dell'allegato I, colonna D, del regolamento (CE) n. 980/2005]; b) nelle caselle 17 e 18: quantità di zucchero, espressa in equivalente zucchero bianco; c) nella casella 20: — per le importazioni di cui all’, paragrafo 1: «Zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005. Numero d'ordine …» (numero d’ordine indicato nell’, paragrafo 1, per la campagna di commercializzazione in questione), o almeno una delle frasi equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità, — per le importazioni di cui all’, paragrafo 2: «Zucchero importato ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005. Numero di riferimento …» (numero di riferimento indicato nell’, paragrafo 2, per il periodo d’importazione in questione), o almeno una delle frasi equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1100:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo