Art. 8

In vigore dal 17 lug 2006
1.   I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui all’, paragrafo 1. I quantitativi autorizzati tengono conto dei limiti imposti dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 3. 2.   Per le importazioni di cui all’, paragrafo 1, i titoli sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione alla quale si riferiscono. Per le importazioni di cui all’, paragrafo 2, i titoli sono validi fino al termine del periodo d’importazione al quale si riferiscono. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali sono stati rilasciati titoli durante la settimana precedente, specificando il paese di origine ed indicando se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione. 4.   In caso di cessione di un titolo di importazione a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1291/2000, il cessionario ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di emissione del titolo. 5.   In deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se il titolo d’importazione per lo zucchero destinato ad usi diversi dalla raffinazione viene restituito all’organismo di emissione: a) entro i primi sessanta giorni di validità, la cauzione da incamerare viene ridotta dell’80 %; b) tra il sessantunesimo giorno di validità ed il quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di validità di cui al paragrafo 2, la cauzione da incamerare viene ridotta del 50 %. 6.   Contemporaneamente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi corrispondenti ai titoli restituiti dalla data della precedente comunicazione in proposito. I quantitativi indicati nei titoli restituiti in conformità del paragrafo 5 possono essere riassegnati.
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