Art. 11
In vigore dal 17 lug 2006
Gli Stati membri di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione:
a)
prima della fine di ogni mese, i quantitativi di zucchero, espressi in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati nel corso del terzo mese precedente;
b)
entro il 1o marzo, per la campagna di commercializzazione precedente:
i)
il quantitativo totale effettivamente importato per quella campagna di commercializzazione:
—
sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,
—
sotto forma di zucchero destinato ad usi diversi dalla raffinazione, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco;
ii)
il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente raffinato.
Storico versioni
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