Art. 11

In vigore dal 17 lug 2006
Gli Stati membri di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione: a) prima della fine di ogni mese, i quantitativi di zucchero, espressi in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati nel corso del terzo mese precedente; b) entro il 1o marzo, per la campagna di commercializzazione precedente: i) il quantitativo totale effettivamente importato per quella campagna di commercializzazione: — sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, — sotto forma di zucchero destinato ad usi diversi dalla raffinazione, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco; ii) il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente raffinato.
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