Art. 59
Misure supplementari
In vigore dal 14 giu 2006
Misure supplementari
1. La Commissione può adottare le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento:
a)
un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all';
b)
orientamenti per l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera g);
c)
ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all';
d)
orientamenti sull'applicazione dell' riguardo all'individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento;
e)
orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all';
f)
disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell', paragrafo 4;
g)
ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue di cui all';
h)
ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità;
i)
ulteriori orientamenti relativi ai termini giuridici non definiti.
2. Tali misure sono decise secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
3. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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