Art. 59

Misure supplementari

In vigore dal 14 giu 2006
Misure supplementari 1.   La Commissione può adottare le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento: a) un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all'; b) orientamenti per l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera g); c) ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'; d) orientamenti sull'applicazione dell' riguardo all'individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento; e) orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all'; f) disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell', paragrafo 4; g) ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue di cui all'; h) ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità; i) ulteriori orientamenti relativi ai termini giuridici non definiti. 2.   Tali misure sono decise secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE. 3.   Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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Misure supplementari (Art. 59 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo