Art. 26

Forma delle comunicazioni

In vigore dal 14 giu 2006
Forma delle comunicazioni 1.   Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta: a) notifica di una spedizione prevista a norma degli ; b) richiesta di informazioni e documenti a norma degli ; c) trasmissione di informazioni e documenti a norma degli ; d) autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'; e) condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'; f) obiezioni a una spedizione a norma degli ; g) informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell', paragrafo 3; h) conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli ; i) certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli ; j) informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'; k) informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'; e l) autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI. 2.   Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione: a) fax; o b) fax, seguito da invio postale; o c) e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o d) e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale. 3.   I documenti che accompagnano ciascun trasporto a norma dell', lettera c), e dell' possono essere in formato elettronico con firma elettronica, purché siano leggibili in qualsiasi momento durante il trasporto e purché vi sia il consenso delle autorità competenti interessate. 4.   Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (20), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell'interscambio elettronico dei dati.
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