Art. 11
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
In vigore dal 14 giu 2006
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
1. In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell', sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
a)
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 2006/12/CE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o
b)
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
c)
il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o
d)
il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli in occasione di precedenti spedizioni; o
e)
lo Stato membro desidera esercitare il suo diritto, a norma dell', paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione; o
f)
la spedizione o lo smaltimento previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o
g)
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE, in particolare agli , tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:
i)
ai fini dell'attuazione del principio dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, o
ii)
qualora l'impianto specializzato debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o
iii)
ai fini di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti; o
h)
i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili di cui all', paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o
i)
i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01); o
j)
i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee).
2. La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), c), d) e f).
3. In caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato, il paragrafo 1, lettera a), non si applica.
L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera a), al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.
Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. La Commissione ne determina l'esito secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
4. Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.
5. Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono stati risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
6. I provvedimenti presi dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scopo di vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, o a norma del paragrafo 1, lettera e), sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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