Art. 4
Notifica
In vigore dal 14 giu 2006
Notifica
Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all', paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all'.
Le notifiche rispondono ai seguenti requisiti.
1)
Documenti di notifica e di movimento
La notifica dovrà essere effettuata mediante i seguenti documenti:
a)
il documento di notifica che figura nell'allegato I A; e
b)
il documento di movimento che figura nell'allegato I B.
All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento.
Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell', punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all', punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.
Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione.
2)
Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento
Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parte 1. Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all'allegato II, parte 2, nei limiti del possibile al momento della notifica.
La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma.
3)
Informazioni e documenti aggiuntivi
Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.
La notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del presente paragrafo di cui all'allegato II, parte 3.
4)
Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario
Il notificatore stipula con il destinatario un contratto secondo le modalità di cui all' per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.
Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell'esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifica l'esistenza ai sensi dell'allegato I A. Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall'autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.
5)
Costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente
È costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente secondo le modalità di cui all'. Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all'allegato I A.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all'atto della notifica o, qualora l'autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell'inizio della spedizione.
6)
Portata della notifica
La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.
Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l', lettera f).
Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:
a)
i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, dev'essere specificato un solo tipo di rifiuti;
b)
le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell'allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti dev'essere specificato in ordine di importanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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