Art. 6
Garanzia finanziaria
In vigore dal 14 giu 2006
Garanzia finanziaria
1. Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra:
a)
le spese di trasporto;
b)
le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e
c)
le spese di deposito per 90 giorni.
2. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è finalizzata a coprire le spese derivanti da:
a)
casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'; e
b)
casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'.
3. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione, e si applica alla spedizione notificata al più tardi al momento in cui ha inizio la spedizione.
4. L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.
Tuttavia, in caso di importazione nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.
5. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all', lettera e), o, se del caso, all', lettera e), per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.
6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all', lettera d). In tal caso, eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione non ritenga necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In questo caso, l'autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti in caso di spedizione illegale o della ripresa dei rifiuti quando la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a termine come previsto.
7. L'autorità competente nella Comunità, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, ha accesso alla stessa e utilizza il fondo tra l'altro per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate in ottemperanza agli obblighi di cui agli .
8. In caso di notifica generale ai sensi dell', è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.
La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all', lettera e), o, se del caso, all', lettera e), per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis.
9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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