Art. 13
Notifica generale
In vigore dal 14 giu 2006
Notifica generale
1. Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione:
a)
i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e
b)
i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e
c)
le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.
2. Se, per circostanze impreviste, non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente, prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e occorre presentare una nuova notifica.
3. Le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare la loro approvazione del ricorso ad una notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, a norma dell', secondo comma, punti 2) e 3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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