Art. 12

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

In vigore dal 14 giu 2006
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero 1.   In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell', sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato: a) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli della stessa; o b) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o c) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe, per tali particolari rifiuti, rispetto a quelle stabilite nel paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; Ciò non si applica qualora: i) esista una corrispondente normativa comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa vi siano norme almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario; ii) l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione; iii) la legislazione nazionale del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto i), non sia stata notificata a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (19), laddove previsto da tale direttiva; o d) il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o e) il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli in occasione di precedenti spedizioni; o f) la spedizione o il recupero previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o g) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; o h) i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; o i) i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite nell', paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o j) i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente riguardo alle operazioni di recupero o degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee); o k) i rifiuti in questione non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell' della direttiva 2006/12/CE per assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria. 2.   La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate alla spedizione prevista, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f). 3.   Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate. 4.   Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione. 5.   Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), sono notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'. 6.   Lo Stato membro di spedizione informa la Commissione e gli altri Stati membri della legislazione nazionale sulla quale possono essere basate le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), e specifica a quali rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti si applicano, prima che tale legislazione sia invocata per sollevare obiezioni motivate.
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Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero (Art. 12 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo