Art. 15
Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento
In vigore dal 14 giu 2006
Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento
Le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento sono soggette alle seguenti disposizioni aggiuntive:
a)
se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale;
b)
le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli o 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive;
c)
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti.
Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;
d)
quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell', paragrafo 7, l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio.
Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.
Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;
e)
quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell', paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti.
L'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;
f)
se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:
i)
nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica, secondo le disposizioni del presente titolo; o
ii)
in un paese terzo è necessaria una nuova notifica secondo le disposizioni del presente regolamento, fermo restando che le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano parimenti all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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