Art. 9

Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

In vigore dal 14 giu 2006
Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento 1.   Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all' per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata: a) autorizzazione senza condizioni; b) autorizzazione corredata delle condizioni di cui all'; o c) obiezioni ai sensi degli . Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito. 2.   Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1 con copia alle altre autorità competenti interessate. 3.   Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso. 4.   L'autorizzazione scritta ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica. Tuttavia, questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve. 5.   L'autorizzazione tacita ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1. 6.   La spedizione prevista può essere effettuata solo dopo aver ottemperato agli obblighi imposti dall’, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti. 7.   Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve. 8.   Le autorità competenti interessate revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che: a) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o c) i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione; o d) i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento. 9.   La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.
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