Art. 8
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione
In vigore dal 14 giu 2006
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione
1. Se, dopo la trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione, una delle autorità competenti interessate ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi di cui all', secondo comma, punto 3), essa chiede informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. In tal caso le autorità competenti interessate dispongono di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti per informare l'autorità competente di destinazione.
2. Se l’autorità competente di destinazione considera che la notifica è stata debitamente compilata, come prescritto nell', secondo comma, punto 3, essa invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica debitamente compilata.
3. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione non conferma il ricevimento della notifica come prescritto dal paragrafo 2, essa fornisce al notificatore, su richiesta di quest'ultimo, una spiegazione motivata.
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