Art. 7
Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione
In vigore dal 14 giu 2006
Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione
1. Quando riceve una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall', secondo comma, punto 2), l'autorità competente di spedizione ne trattiene una copia e trasmette la notifica all'autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
2. Se la notifica non è debitamente compilata, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell', secondo comma, punto 2).
Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
In tal caso, l'autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per conformarsi al paragrafo 1.
3. L'autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell', secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli .
Essa informa immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.
4. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di spedizione non l'ha trasmessa come prescritto dal paragrafo 1, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest'ultimo. Ciò non vale nel caso in cui non sia stato dato seguito alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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