Art. 10

Condizioni cui sono subordinate le spedizioni

In vigore dal 14 giu 2006
Condizioni cui sono subordinate le spedizioni 1.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito hanno facoltà, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell', di fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni possono fondarsi su uno o più motivi tra quelli specificati all' o all'. 2.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali. 3.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è applicabile, al più tardi, alla data in cui la spedizione notificata ha inizio, come previsto dall', paragrafo 3. 4.   Le condizioni sono trasmesse per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate. Le condizioni sono fornite nel documento di notifica, o allegate allo stesso, a cura dell'autorità competente interessata. 5.   L'autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'impianto che riceve i rifiuti provveda alla registrazione sistematica dei flussi in entrata, in uscita e/o dei bilanci per i rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento indicate nella notifica, e per il periodo di validità della notifica stessa. Tali registrazioni devono essere firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell'impianto ed essere trasmesse all'autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell'operazione di recupero o smaltimento notificata.
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Condizioni cui sono subordinate le spedizioni (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo