Art. 14
Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
In vigore dal 14 giu 2006
Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
1. Le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.
Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.
2. In caso di notifica generale trasmessa a norma dell', l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare fino a un massimo di tre anni il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all', paragrafi 4 e 5.
3. Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva a un impianto a norma dei paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE:
a)
il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;
b)
la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;
c)
i rifiuti elencati negli allegati IV e IV A o i rifiuti ai quali si applica la decisione;
d)
il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;
e)
il periodo di validità;
f)
qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;
g)
qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate; e
h)
qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.
A tal fine viene utilizzato il modulo che figura nell'allegato VI.
4. In deroga agli , l'autorizzazione concessa in virtù dell', le condizioni imposte a norma dell' o le obiezioni sollevate in forza dell' dalle autorità competenti interessate sono soggette all'osservanza di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'.
5. Fermo restando il paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.
In tal caso l'autorità competente dà comunicazione scritta al notificatore entro sette giorni lavorativi con copia alle altre autorità competenti interessate.
Il termine non deve complessivamente superare trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'.
Storico versioni
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