Art. 24
Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
In vigore dal 14 giu 2006
Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
1. Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.
2. Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:
a)
ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
b)
ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,
c)
ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
d)
recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
e)
recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.
Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.
In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.
La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.
3. Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:
a)
dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile,
b)
dall'autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, nonché da altre autorità competenti.
A tal fine, le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.
4. Se non è trasmessa una nuova notifica, è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell' o 16, dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.
Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
5. In particolare, quando la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti.
6. In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all', paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all', lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e l', paragrafo 2.
7. Se in uno Stato membro è rilevata la presenza dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio in modo alternativo.
8. Gli non si applicano qualora spedizioni illegali siano reintrodotte nel paese di spedizione e quest'ultimo sia un paese cui si applicano i divieti di cui ai suddetti articoli.
9. In caso di spedizione illegale quale definita all', punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.
10. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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