Art. 22
Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
In vigore dal 14 giu 2006
Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
1. Quando una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che una spedizione di rifiuti, inclusi il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto di cui all', secondo comma, punto 4), e all', ne informa immediatamente l'autorità competente di spedizione. Quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.
2. L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione dal notificatore quale individuato secondo la gerarchia stabilita nell', punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Il suddetto obbligo deve essere assolto entro novanta giorni, o entro il periodo stabilito dalle autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è informata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità. Queste informazioni possono risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.
3. L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.
L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente interessata venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo, a norma del primo comma.
4. In caso di ripresa dei rifiuti a norma del paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.
Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell', punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.
5. In caso di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell', punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, trasmette, se del caso, una nuova notifica.
Nel caso di nuova notifica da parte del notificatore, la notifica è trasmessa anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.
6. In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Siffatta richiesta, volta a ottenere l'approvazione per la soluzione alternativa, è trasmessa all'autorità competente di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, all'autorità competente di destinazione dall'autorità competente di spedizione iniziale.
7. Se non è trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento, a norma dell' o dell', dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell', punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
8. L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all', lettera e), o, se del caso, di cui all', lettera e). In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all', paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all', lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l', paragrafo 3, e l', paragrafo 2.
9. Se in uno Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1013:oj#art-22