Art. 21

Accesso del pubblico alle notifiche

In vigore dal 14 giu 2006
Accesso del pubblico alle notifiche Le autorità competenti di spedizione o destinazione possono rendere di pubblico dominio con idonei mezzi, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.
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Accesso del pubblico alle notifiche (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo