Art. 21
Accesso del pubblico alle notifiche
In vigore dal 14 giu 2006
Accesso del pubblico alle notifiche
Le autorità competenti di spedizione o destinazione possono rendere di pubblico dominio con idonei mezzi, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.
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