Art. 20
Conservazione dei documenti e delle informazioni
In vigore dal 14 giu 2006
Conservazione dei documenti e delle informazioni
1. Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata sono conservati nella Comunità dalle autorità competenti, dal notificatore, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.
2. Le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, sono conservate nella Comunità dal soggetto che organizza la spedizione, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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