Art. 18

Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni

In vigore dal 14 giu 2006
Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni 1.   I rifiuti di cui all', paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali: a) per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII; b) il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione. 2.   Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di: a) riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e b) provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo. Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata. 3.   A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo. 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
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Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo