Art. 3
Quadro procedurale generale
In vigore dal 14 giu 2006
Quadro procedurale generale
1. Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:
a)
se destinati ad operazioni di smaltimento:
tutti i rifiuti;
b)
se destinati ad operazioni di recupero:
i)
i rifiuti elencati nell'allegato IV, che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea;
ii)
i rifiuti elencati nell'allegato IV A;
iii)
i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;
iv)
le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.
2. Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all' le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
a)
i rifiuti elencati nell'allegato III o III B,
b)
le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'.
3. Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell'.
4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.
5. Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.
Storico versioni
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