Art. 1

Ambito d'applicazione

In vigore dal 14 giu 2006
Ambito d'applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. 2.   Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi; b) importati nella Comunità da paesi terzi; c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi; d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi. 3.   Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento: a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti; b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all' della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa (15); d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002; e) le spedizioni di rifiuti di cui all', punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili; f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991); g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione. 4.   Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli . 5.   Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'.
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Ambito d'applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo