Art. 58
Modifiche degli allegati
In vigore dal 14 giu 2006
Modifiche degli allegati
1. Gli allegati possono essere modificati dalla Commissione mediante regolamenti e secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Inoltre:
a)
gli allegati I, II, III, III A, IV e V sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE; inoltre, l'allegato I C, relativo alle istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento è elaborato entro la data di applicazione del presente regolamento tenendo conto delle istruzioni OCSE;
b)
i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;
c)
su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, è possibile prendere in considerazione l'inclusione provvisoria nell'allegato III A delle miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all', paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. Le voci iniziali da inserire nell'allegato III A sono inserite, se possibile, entro la data di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre sei mesi da tale data. L'allegato III A può contenere una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;
d)
sono determinati i casi eccezionali di cui all', paragrafo 3, e, se necessario, tali rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e soppressi dall'allegato III;
e)
l'allegato V è modificato per tener conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;
f)
l'allegato VIII è modificato per tener conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.
2. Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (22), è pienamente associato alle deliberazioni.
3. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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