Art. 56
Notifica ed informazione riguardo alle designazioni
In vigore dal 14 giu 2006
Notifica ed informazione riguardo alle designazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
a)
delle autorità competenti a norma dell';
b)
dei corrispondenti a norma dell'; e
c)
se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'.
2. In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:
a)
nomi;
b)
indirizzi postali;
c)
indirizzi elettronici;
d)
numeri telefonici;
e)
numeri di fax; e
f)
lingue accettabili dalle autorità competenti.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute in tali dati.
4. Tali dati, e ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica e cartacea, su richiesta.
5. La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi delle autorità competenti dei corrispondenti e degli uffici doganali designati di entrata nella Comunità.
Storico versioni
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