Art. 56

Notifica ed informazione riguardo alle designazioni

In vigore dal 14 giu 2006
Notifica ed informazione riguardo alle designazioni 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni: a) delle autorità competenti a norma dell'; b) dei corrispondenti a norma dell'; e c) se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'. 2.   In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati: a) nomi; b) indirizzi postali; c) indirizzi elettronici; d) numeri telefonici; e) numeri di fax; e f) lingue accettabili dalle autorità competenti. 3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute in tali dati. 4.   Tali dati, e ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica e cartacea, su richiesta. 5.   La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi delle autorità competenti dei corrispondenti e degli uffici doganali designati di entrata nella Comunità.
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Notifica ed informazione riguardo alle designazioni (Art. 56 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo