Art. 56 · Notifica ed informazione riguardo alle designazioni

Art. 56

Notifica ed informazione riguardo alle designazioni

In vigore dal 14 giu 2006
Notifica ed informazione riguardo alle designazioni 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni: a) delle autorità competenti a norma dell'; b) dei corrispondenti a norma dell'; e c) se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'. 2.   In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati: a) nomi; b) indirizzi postali; c) indirizzi elettronici; d) numeri telefonici; e) numeri di fax; e f) lingue accettabili dalle autorità competenti. 3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute in tali dati. 4.   Tali dati, e ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica e cartacea, su richiesta. 5.   La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi delle autorità competenti dei corrispondenti e degli uffici doganali designati di entrata nella Comunità.
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