Art. 55
Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità
In vigore dal 14 giu 2006
Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità
Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera all'entrata nella Comunità o all'uscita dalla Comunità diversi da quelli designati.
Storico versioni
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