Art. 57
Riunione dei corrispondenti
In vigore dal 14 giu 2006
Riunione dei corrispondenti
La Commissione, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, si riunisce periodicamente con i corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o parti di riunioni, purché tutti gli Stati membri e la Commissione concordino sull'opportunità di tale partecipazione.
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