Art. 54
Designazione dei corrispondenti
In vigore dal 14 giu 2006
Designazione dei corrispondenti
Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.
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