Art. 54

Designazione dei corrispondenti

In vigore dal 14 giu 2006
Designazione dei corrispondenti Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.
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Designazione dei corrispondenti (Art. 54 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo