Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 giu 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;
2)
«rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall', paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (16);
3)
«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;
4)
«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall', paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE;
5)
«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;
6)
«recupero»: il recupero quale definito dall', paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE;
7)
«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE;
8)
«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;
9)
«produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE;
10)
«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE;
11)
«raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall', paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE;
12)
«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall' della direttiva 2006/12/CE;
13)
«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall' della direttiva 2006/12/CE;
14)
«destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
15)
«notificatore»:
a)
nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
i)
il produttore iniziale; o
ii)
il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
iii)
un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o
iv)
un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
v)
un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
vi)
qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.
Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento;
b)
in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, è considerato notificatore una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:
i)
la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,
ii)
il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo;
16)
«convenzione di Basilea»: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
17)
«decisione OCSE»: la decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero;
18)
«autorità competente»:
a)
nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'; o
b)
nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale convenzione a norma dell' della stessa; o
c)
nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che è stato designato in quanto autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;
19)
«autorità competente di spedizione»: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;
20)
«autorità competente di destinazione»: l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
21)
«autorità competente di transito»: l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;
22)
«paese di spedizione»: qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio;
23)
«paese di destinazione»: qualsiasi paese verso il quale è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
24)
«paese di transito»: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;
25)
«zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;
26)
«paesi e territori d'oltremare»: i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato I A della decisione 2001/822/CE;
27)
«ufficio doganale di esportazione dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (17);
28)
«ufficio doganale di uscita dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (18);
29)
«ufficio doganale di entrata nella Comunità»: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
30)
«importazione»: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;
31)
«esportazione»: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;
32)
«transito»: la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;
33)
«trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;
34)
«spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
a)
tra un paese ed un altro paese; o
b)
tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o
c)
tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o
d)
tra un paese e l'Antartico; o
e)
da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o
f)
all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o
g)
da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese;
35)
«spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
a)
senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
b)
senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
c)
con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
d)
in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
e)
in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
f)
in contrasto con gli ; o
g)
per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all', paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
i)
i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
ii)
l', paragrafo 4, non è stato rispettato;
iii)
la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.
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